ESTRATTO DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO STATUTO
Art. 1 - Denominazione
1) E' costituita la Sede locale dell'UNITRE di Bogliasco - Golfo Paradiso, Associazione di promozione sociale e culturale senza scopo di lucro, basata sul volontariato e aderente all'Associazione Nazionale delle Università della Terza Età, avente sede in Torino, Corso Francia n. 5 2) L'Associazione locale assume la denominazione di "Università della Terza Età - Sede di Bogliasco - Golfo Paradiso", siglabile "UNITRE, Università delle tre Età", con Sede legale in Via Vaglio lnferiore, n. 3 - Bogliasco (GE) .....omissis....…
Art. 3 – Finalità
1) Le finalità della Sede locale sono quelle previste dall'Art. 2 dello Statuto Nazionale e più precisamente: educare; formare; informare; fare prevenzione nell'ottica di una educazione permanente, ricorrente e rinnovata e di un invecchiamento attivo; promuovere la ricerca; aprirsi al sociale ed al territorio; operare un confronto ed una sintesi tra le culture delle precedenti generazioni e quella attuale al fine di realizzare una "Accademia di Umanità" che evidenzi "l'Essere oltre che il Sapere"; contribuire alla promozione culturale e sociale degli Associati mediante l'attivazione di incontri, corsi e laboratori su argomenti specifici e la realizzazione di altre attività affini predisponendo ed attuando iniziative concrete; promuovere, attuare e sostenere studi, ricerche ed altre iniziative culturali e sociali per realizzare un aggiornamento permanente e ricorrente degli Associati e per il confronto fra le culture generazionali diverse. .....omissis.......
Art. 4 -Adesioni
1) Le adesioni alla Sede avvengono senza alcuna distinzione di etnia, religione, nazionalità, condizione sociale, convinzione politica, nel pieno rispetto dei principi di democrazia, apartiticità ed aconfessionalità.
Art. 5 -Associati
1) Sono Associati: .......omissis.......
d) Gli Associati studenti italiani e stranieri che, avendo raggiunto la maggiore età, chiedano di frequentare i corsi, i laboratori ed altre eventuali attività e siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. ......omissis......
Art. 19 - Patrimonio
1) II Patrimonio dell'Associazione é costituito:
a) dalle quote sociali; b) da contributi o sovvenzioni di Enti Pubblici e/o privati per la realizzazione di obiettivi conformi agli scopi dell'Associazione; c) dai beni mobili ed immobili acquisiti; d) da ogni altra entrata consentita dalla legge e accettata dall'Associazione. Gli avanzi di bilancio non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli Associati, anche in forme indirette, e devono essere destinati unicamente al conseguimento delle finalità dell'Associazione. 2) Non sono ammesse distrazioni di fondi ad altri scopi se non quelli previsti dal presente Statuto.
Art. 20 - Gratuità delle prestazioni
1) Lo svolgimento delle cariche, delle funzioni e dei compiti previsti dal presente Statuto avviene
gratuitamente, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate.
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Art. 23 - Norme finali
1) Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile e alle Leggi nazionali e regionali vigenti in materia e allo Statuto dell'Associazione Nazionale.